Published October 10, 2022 | Version v2
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LA VACCINAZIONE INFAUSTA FRA TUTELA INDENNITARIA E RISARCITORIA: LA GESTIONE DEL DANNO DA VACCINO DOPO LA PANDEMIA

  • 1. University of Trento

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ABSTRACT

This work aims at exploring the remedies provided in the Italian legal system in favor of the patient that, because of the administration of a vaccine, suffered a damage. At the current state of scientific knowledge, a vaccine cannot be considered safe and effective at 100%; some margins of risk and harmfulness are unavoidable for these medical products. The different types of vaccine damages statistically occurred during several decades of vaccination practice show the danger intrinsic to the vaccine product itself. In support of patient enduring a permanent health damage caused by vaccines two remedies are provided under Italian law: the law 210/1992 establish an administrative procedure that may provide a no-fault indemnification for the patient, directly paid from the State via the regional administrations, and full damage compensation after a tort lawsuit. The aim of this research is to highlight the characteristics and differences of these two remedies, as well as their features and practical consequences. Bearing in mind the ongoing COVID-19 pandemic, and keeping a comparative overview with some European Countries, the purpose of this study is to analyze how these remedies will fit the claims for compensation brought by patients damaged by the brand new anti-COVID-19 vaccines, usually recommended, but sometimes made compulsory.  Finally, this work examines the adequacy of these legal tools and searches for alternative remedies that could be employed not only in legal disputes claiming compensation for vaccine collateral damages, but also in legal disputes related to the Government failure to be prepared to implement precautionary measures contrasting the spread of Covid-19.

 

ABSTRACT

Il presente lavoro nasce dalla volontà di indagare quali siano i mezzi di tutela che l’ordinamento italiano predispone a favore del soggetto che ha subìto un danno in conseguenza della somministrazione di un vaccino. Invero, allo stato attuale della scienza, il vaccino non può essere considerato sicuro ed efficace al 100%, trattandosi di un prodotto che conserva margini di rischio e di dannosità. Di tale pericolosità intrinseca del prodotto vaccinale sono riprova i diversi eventi di danno che la vaccinazione ha dato luogo in diversi anni di pratica vaccinale. Tali conseguenze nefaste non possono essere ignorate e, anzi, devono essere prese in considerazione dal giurista, il cui compito è quello di verificare quali siano i danni alla salute dell’individuo che potrebbero avere una rilevanza, giacché, garantire tutela al cittadino implica necessariamente un'imputazione di responsabilità nel caso in cui il pregiudizio sofferto sia in qualche misura addebitabile a terzi. A favore dei soggetti che hanno subìto un danno alla salute derivante dalla somministrazione di un vaccino, o più in generale, da trattamenti sanitari, l’ordinamento giuridico italiano ha voluto predisporre due mezzi di tutela alternativi: la tutela indennitaria, ex lege 25 febbraio 1992, n. 210, e la tutela risarcitoria, godibile a seguito dell’instaurazione di un giudizio civile avanti al giudice competente. Nella ricerca si sono volute mettere in luce le caratteristiche e le differenze di tali due rimedi alternativi, nonché le loro peculiarità e ricadute pratiche. Alla luce della recente pandemia da Covid-19, instaurando una comparazione anche con altri Paesi europei, si è verificato se tali strumenti di tutela siano fruibili anche dal soggetto danneggiato dai nuovi vaccini creati al fine di debellare il virus SARS-CoV-2, fortemente raccomandati o resi obbligatori nei confronti di alcune categorie di soggetti dalle autorità statali. Lo studio si conclude riflettendo sull’adeguatezza di tali mezzi di tutela e sulla ricerca di rimedi alternativi che possano far fronte, non solo alle controversie che potrebbero trarre origine dal danno da vaccinazione, ma a tutto il contenzioso post-Covid, che potrebbe dar vita a una vera e propria «pandemia giudiziaria».

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